(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 7 del 10 marzo 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' e oggetto 1. La presente legge e' finalizzata alla salvaguardia del patrimonio vitivinicolo, dell'economia e dei livelli occupazionali della Regione. 2. Le disposizioni della presente legge disciplinano la regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati, prevista dall'Art. 2, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999 (relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo) e successive modifiche e disposizioni applicative, rideterminano talune sanzioni amministrative per il controllo del potenziale produttivo vitivinicolo previste dal decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370 (Nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonche' sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460 e successive modifiche e dal decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, (Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) 1493/1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell'Art. 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526) e successive modifiche, e prevedono regolamenti regionali per il comparto vitivinicolo.