(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 7 del 10
                             marzo 2005)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Finalita' e oggetto

    1. La   presente  legge  e'  finalizzata  alla  salvaguardia  del
patrimonio  vitivinicolo,  dell'economia  e dei livelli occupazionali
della Regione.
    2. Le   disposizioni   della   presente   legge  disciplinano  la
regolarizzazione   dei   vigneti  abusivamente  impiantati,  prevista
dall'Art.  2,  paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del
Consiglio, del 17 maggio 1999 (relativo all'organizzazione comune del
mercato   vitivinicolo)   e   successive   modifiche  e  disposizioni
applicative,  rideterminano  talune  sanzioni  amministrative  per il
controllo   del   potenziale  produttivo  vitivinicolo  previste  dal
decreto-legge  7 settembre  1987,  n.  370 (Nuove norme in materia di
produzione  e  commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonche'
sanzioni  per  l'inosservanza  di  regolamenti  comunitari in materia
agricola),  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 4 novembre
1987,  n.  460  e  successive  modifiche  e  dal  decreto legislativo
10 agosto  2000,  n. 260, (Disposizioni sanzionatorie in applicazione
del  regolamento  (CE)  1493/1999, relativo all'organizzazione comune
del mercato vitivinicolo, a norma dell'Art. 5 della legge 21 dicembre
1999,  n.  526)  e  successive  modifiche,  e  prevedono  regolamenti
regionali per il comparto vitivinicolo.